Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento che verte su un argomento di estremo rilievo e di significativa attualità politica: la istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

1) Le proposte di legge esaminate dalla Commissione.

      La VIII Commissione ha svolto l'esame abbinato di cinque proposte di legge, aventi tutte come finalità l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con l'eccezione della proposta di legge n. 472, che prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'emergenza nel settore dei rifiuti limitata esclusivamente alla regione Campania. Si tratta di provvedimenti con cui i gruppi proponenti - facenti parte di quasi tutti gli schieramenti politici - hanno inteso rinnovare le esperienze positive realizzate nelle precedenti legislature. Come è noto, una Commissione bicamerale su tali tematiche ha operato già dalla XIII legislatura, mentre nella XII legislatura era stata istituita, dalla sola Camera dei deputati, una Commissione monocamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con deliberazione dell'Assemblea del 20 giugno 1995. In particolare, nella XIV legislatura, la ricostituzione della Commissione era stata disposta dalla legge 31 ottobre 2001, n. 399. Essa, in continuità con la precedente legge istitutiva (legge 10 aprile 1997, n. 97), aveva attribuito alla Commissione di inchiesta il compito di svolgere indagini sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata - e, quindi, di individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni -, nonché di verificare l'attuazione delle normative vigenti e i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, in particolare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento. Rispetto alla precedente legge istitutiva, la legge del 2001 prevedeva, inoltre, la possibilità per la Commissione di inchiesta di sollecitare il recepimento di disposizioni contenute nelle direttive comunitarie e in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.
      Tra le proposte di legge che nella corrente legislatura sono giunte all'esame della VIII Commissione, le sole proposte di legge n. 17 e n. 397 riproducono pressoché integralmente il testo dell'ultima legge istitutiva della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Altre due proposte, infatti, estendono la portata dell'inchiesta all'inquinamento determinato dai rifiuti sulle acque interne sia superficiali sia sotterranee (proposta di legge n. 51), ovvero stabiliscono che la Commissione concluda i propri lavori entro due anni dalla data della sua costituzione (proposta di legge n. 39), al contrario delle altre proposte di legge, che prevedono che la durata coincida con quella della legislatura.
      Per tali motivi la VIII Commissione ha convenuto, su proposta del relatore, di adottare come testo base, per il seguito dell'esame in sede referente, la proposta di legge n. 17, anche alla luce della maggiore aderenza alla precedente legge istitutiva e

 

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della data di presentazione. Ripercorrendo rapidamente il testo della proposta di legge originaria, si segnala che l'articolo 1 indica le funzioni principali della Commissione, che sono identificate: nello svolgimento di indagini per verificare i rapporti fra la gestione del ciclo dei rifiuti e le organizzazioni criminali, le cosiddette «ecomafie», nonché per individuare connessioni più in generale con attività illecite, soprattutto per quanto attiene al traffico dei rifiuti; nel controllo dell'attuazione della normativa vigente e di eventuali inadempienze di soggetti pubblici e privati; nel controllo dell'operato delle amministrazioni centrali e periferiche e delle modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali. La Commissione avrà anche il compito di proporre nuove soluzioni legislative e amministrative, al fine di promuovere una azione più efficace e incisiva della pubblica amministrazione in questo campo e di rimuovere le disfunzioni accertate. Essa è chiamata a riferire al Parlamento annualmente, oppure ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e, in ogni caso, al termine dei suoi lavori. In base all'articolo 2, la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dai Presidenti delle due Camere, secondo il criterio proporzionale in relazione alla consistenza dei gruppi parlamentari. Nella prima seduta la Commissione elegge, a scrutinio segreto, il presidente, due vice-presidenti e due segretari. Gli articoli successivi intervengono sull'acquisizione di testimonianze, di copie di atti e documenti inerenti a procedimenti in itinere presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, ovvero concernenti indagini e inchieste parlamentari, pur se coperti dal segreto. È, poi, disciplinato il rapporto fra autorità giudiziaria e Commissione in ordine all'obbligo di preservare il segreto. Infine, la Commissione disciplina con regolamento, approvato prima dell'inizio dei lavori, il suo funzionamento, potendosi organizzare anche attraverso uno o più comitati. Le spese di funzionamento sono a carico del bilancio delle due Camere.

2) Istruttoria legislativa svolta.

      L'attività istruttoria svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sintetica e si è concentrata in poche sedute, anche in ragione dei margini temporali piuttosto ristretti dettati dalla sua iscrizione nel calendario dell'Assemblea. Come rilevato in precedenza, la VIII Commissione, al termine dell'esame preliminare, pur avendo affrontato nel merito il contenuto di tutte le proposte di legge presentate, ha deliberato di assumere come testo base il testo della proposta di legge n. 17. L'esame degli emendamenti in sede referente, peraltro, ha portato all'approvazione di alcune modifiche al testo adottato come testo base, sulla cui opportunità ha convenuto, nella sostanza, l'intera Commissione. Tali modifiche sono state ritenute significative dai componenti della Commissione, poiché consentirebbero di apportare un contributo migliorativo al testo della proposta di legge originaria, non soltanto in termini di chiarezza, ma anche sotto il profilo della completezza delle attribuzioni della istituenda Commissione di inchiesta. Le modifiche introdotte dalla VIII Commissione, infatti, riguardano - per un verso - l'esigenza di definire i criteri per la determinazione del budget per il funzionamento della Commissione di inchiesta, indicando uno specifico tetto di spesa, e - per altro verso - l'opportunità di garantire la tutela dei terzi nei procedimenti e negli atti posti in essere dalla Commissione, soprattutto quando essa interviene sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti: a tale ultimo fine, sono state previste procedure aggravate per l'adozione delle relative determinazioni parlamentari.

3) I pareri espressi.

      Per quanto concerne i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, la I Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni, mentre la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni. È stato, inoltre, acquisito il parere favorevole della V Commissione, richiesto ai sensi dell'articolo 73,

 

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comma 1, del Regolamento, in considerazione del tenore dell'emendamento approvato in Commissione, concernente il limite per le spese di funzionamento della Commissione di inchiesta.
      La VIII Commissione ha conseguentemente ritenuto opportuno approvare ulteriori emendamenti, che garantissero l'accoglimento di taluni dei rilievi espressi. Quanto ad una delle due condizioni formulate dalla II Commissione (relativa alle procedure aggravate per l'adozione di provvedimenti limitativi dei diritti di libertà), si fa invece presente che la VIII Commissione non ha ritenuto di accogliere, per il momento, il rilievo espresso, anche in ragione della necessità di comprendere più adeguatamente le modalità per andare incontro alle esigenze prospettate dalla Commissione in sede consultiva.
      Al termine dell'esame in sede referente, la VIII Commissione ha quindi deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo della proposta di legge n. 17, integrato dalle significative modifiche sopra evidenziate. L'auspicio della Commissione è che il testo proposto sia in linea con le esigenze prioritarie e doverose di tutela dell'ambiente, con l'impiego di tecnologie sicure e all'avanguardia, consentendo a un apposito organismo parlamentare di avere a disposizione tutti gli strumenti adeguati per verificare e fronteggiare le attività criminose e illecite che si sono sempre più consolidate in questo comparto.

Franco STRADELLA, Relatore.

 

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